PRATO. “In questo periodo storico, l’introduzione nella nuova definizione di Default, rischia di rendere meno efficaci le misure di sostegno finora introdotte e di disperdere inutilmente risorse delle imprese, delle banche e dello Stato” a dichiararlo è Silvia Guarducci di Azione Prato, facente parte del Tavolo tematico regionale della Toscana, Credito e banche di Azione. “Ancorché possa essere considerata una giusta norma, con l’obiettivo di armonizzare le regole degli Stati membri, è tuttavia applicata in un momento totalmente sbagliato ed è necessario che ne vanga chiesta con forza una sospensione per almeno 24 mesi”. Silvia Guarducci si riferisce all’entrata in vigore dal 1 gennaio 2021 della nuova definizione di Default voluta dall’Europa. “Inoltre si chiede una temporanea modifica alla regola dei 90 giorni per il “past-due”, ovvero sarebbe auspicabile – aggiunge Guarducci – allungare temporaneamente – fino al 31 dicembre 2022 – da 90 a 180 giorni il limite temporale di ritardo nel pagamento per la classificazione dei debitori in default. Infine si chiedono semplificazioni e facilitazioni relative ad alcune attività tipiche svolte dalle banche, fra cui, ad esempio, la proroga di alcuni meccanismi di
compensazione in presenza di massive cessioni di crediti deteriorati o interventi tesi a facilitare lo sviluppo e l’efficienza del mercato secondario degli Npl”.
“Quando si parla di nuova definizione di Default ci dobbiamo riferire all’art. 178 del Regolamento dell’Unione Europea n. 575/2013 e alla relativa disciplina di attuazione, demandata all’Autorità Bancaria Europea (EBA) che, nel 2016, in ottemperanza al mandato ricevuto dall’UE, ha pubblicato gli Orientamenti sull’applicazione della definizione di Default e gli Standard tecnici di regolamentazione sulla soglia di materialità per gli scaduti. Sono questi due i provvedimenti a cui tutte le banche sono state obbligate ad adeguarsi a partire dal 1° gennaio 2021 – dichiara Silvia Guarducci – Il percorso di implementazione dei processi per l’applicazione delle nuove regole sulla definizione di Default è quindi iniziato nelle Banche già dal 2017 e la fase di sperimentazione e simulazione degli impatti sul conto economico è stata effettuata in quasi tutti gli istituti nel 2020″.
Di seguito una sintesi della normativa precedente e della nuova.
IL PRESENTE E IL FUTURO
NORMATIVA VIGENTE (DAL 2013) |
NORMATIVA IN INGRESSO (DA GENNAIO 2021) |
- Il debitore è in ritardo su una obbligazione creditizia rilevante verso la banca da un numero di giorni pari a 90 (corporate e retail)
- La soglia di “rilevanza” è pari al 5% dell’esposizione
- Lo scaduto – sconfinato può essere compensato con margini disponibili su altre linee di fido del cliente
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- Il debitore è in ritardo su una obbligazione creditizia rilevante verso il Gruppo Bancario da un numero di giorni pari a 90
- Le soglie di “rilevanza” sono calcolate a livello di Gruppo Bancario e sono:
- in termini assoluti €100 per esposizioni retail e €500 per esposizioni non retail
- in termini relativi l’1% dell’importo complessivo di tutte le esposizioni verso il debitore
- Meccanismi di compensazione non più consentiti
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LE 5 COSE CHE CAMBIANO
Fra tutte le novità introdotte dalla nuova Definizione di Default, il Past Due è quella che presenta il maggiore impatto: sostanzialmente si realizza attraverso l’introduzione di un contatore unico a livello di Gruppo Bancario e la variazione delle regole che ne governano il funzionamento: occorre il superamento contemporaneo della soglia di materialità assoluta e di quella relativa per almeno 90 giorni.
ELEMENTI CHIAVE
- Nuovo motore di calcolo dell’importo del past due su base giornaliera a livello di gruppo bancario (sconfinamenti sul gruppo/esposizione sul gruppo)
- Nuova modalità di calcolo dei giorni di sconfino:
- attivazione del conteggio al superamento congiunto delle soglie assoluta e relativa
- azzeramento del contatore al mancato superamento di almeno una delle due soglie
- Nuova soglia di materialità assoluta:
- 100€ retail
- 500€ corporate
- Nuova soglia di materialità relativa:
- Eliminazione meccanismi di compensazione.
- Ridotta Obbligazione Finanziaria
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- Il debitore sarà considerato in stato di default laddove la ristrutturazione/rimodulazione del debito implichi una ridotta obbligazione finanziaria >1% (A titolo esemplificativo, una misura di riscadenziamento senza interruzione dei pagamenti, è in grado di ‘sopportare’ anche una lieve riduzione del tasso di interesse. Tale misura consente un’agevolazione per il debitore senza comportare l’obbligo di classificazione a NPL; nel caso di concessione di una misura di moratoria totale dei pagamenti, anche una lieve riduzione del tasso di interesse comporta un valore di ΔNPV > 1% e conseguente obbligo di classificazione a NPL.
Di per sé la normativa sulla Nuova definizione di Default ha il grande merito di pervenire ad un’armonizzazione delle regole all’interno dell’Unione Europea ma il rischio è che tutto questo non si traduca necessariamente in una parità competitiva, a causa di situazioni di partenza differenti che rischiano di accentuare ulteriormente le differenze fra Paesi ed innescare pertanto effetti asimmetrici. Vi è inoltre l’aggravio di inserirsi in un momento storico unico, di grave crisi economica e sociale causata dalla Pandemia da COVID-19, cui ogni Organismo Europeo ha fronteggiato con importanti iniziative di sostegno verso i Paesi Membri.
L’entrata in vigore di questa norma si inserisce di fatto nel periodo caratterizzato dalle misure di aiuto a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19, definito dalla Commissione Europea il 19 marzo 2020, nel cosiddetto Temporary Framework ( C(2020) 1863 final) e recentemente prorogato fino al 30/06/2021.
La Commissione Europea al punto 1.5 del suddetto T.F. , sottolinea “ Le banche e gli altri intermediari finanziari hanno un ruolo fondamentale nel far fronte agli effetti dell’epidemia di COVID-19 mantenendo il flusso di credito all’economia. Se il flusso di credito sarà assoggettato a forti limitazioni, l’attività economica subirà un brusco rallentamento poiché le imprese avranno difficoltà a pagare i propri fornitori e dipendenti. In tale contesto è opportuno che gli Stati membri possano adottare misure per incentivare gli enti creditizi e gli altri intermediari finanziari a continuare a svolgere il proprio ruolo e a sostenere le attività economiche nell’UE”.
A questo proposito, l’Italia ha posto in essere importanti misure di sostegno del credito verso le PMI attraverso la garanzia dello Stato, con lo strumento del Fondo di Garanzia, consentendo la semplificazione dell’accesso al credito da parte delle imprese e, nel contempo, mitigando fortemente il rischio per le Banche nonchè attraverso la moratoria dei finanziamenti prevista dall’art. 56 del DL Cura Italia.